Speziali: antiche farmacie
Insieme con la medicina, la farmacia è disciplina antichissima perché serve a produrre antidoti e rimedi contro le malattie che compromettono la salute. Alle virtù delle erbe e a quelle derivate dagli animali ci si rivolge per recuperare il benessere fisico, in qualsiasi circostanza, singola e collettiva: non si conoscono soluzioni diverse e per secoli ci si affida alla saggezza e alla capacità di chi sa individuare e preparare i medicamenti, cioè gli speziali e poi, a partire dal secolo XVIII, i farmacisti.
Fino dagli ordinamenti delle città medievali è riconosciuta alla corporazione degli speziali una preminenza che la pone accanto a quelle dei maggiori e più potenti esponenti della società: i giudici, i notai, i mercanti, i cambiatori, i lanaioli, i setaioli, i pellicciai. Anche Dante Alighieri, nella Firenze del suo tempo, si iscrive all’ Arte dei medici e degli speziali per accedere alla vita politica.
Ogni città, quindi, prevede e produce statuti e leggi che indicano i percorsi corretti che devono essere seguiti e applicati.
Inalterata appare, comunque, l’attrattiva per la spezieria, per la bottega del farmacista, in cui si studiano e si confezionano i medicamenti, si accumulano e si mischiano prodotti, profumi e ingredienti – spesso esotici – che i comuni mortali non sanno neppure distinguere; spezierie in cui si alternano strumenti misteriosi, apparecchiature, alambicchi, oggetti in vetro, vasi in ceramica, contenitori i più diversi, pieni di mistero e di fascino.
Riportiamo di seguito alcune leggi ritrovate nei manoscritti dell’epoca che regolano, nelle diversi città italiane, la professione dello speziale.
Questi vademecum rispecchiano in parte il “Codice Deontologico del Farmacista” moderno.
Speziali e falsificatori a Gubbio
Che l’arte di spetiaria abbia un Capitano, un Camerlengo et un Consegliero, et come si devino questi eleggere;
Che il Capitano durante il suo offitio possa imponer bandi spettanti a quello;
Che volendo alcuno esercitare l’arte de spetiaria e cera, debbia giurare;
Che tutte l’entrate venghino in mano del Camerlengo;
Che li discepoli de medici e spetiali siano tenuti di giurare;
Che nelli giorni infrascritti nessuno habbia ardire tener’aperta la bottega;
Che tutti li professori dell’arte vadino con il Capitano alle processioni ad honore e reverenza di Dio Onnipotente, di Maria Vergine, di S. Giovanni Battista, dei SS. Martiri Mariano e Giacomo;
Della pena di quelli che falsificano la cera;
Pena di chi vende alcuna quantità di cera di buona apparenza fuori e dentro falsificata;
Che non si mescoli con la nuova la cera vecchia.
La cera che si menziona è la cera d’api utilizzata nelle preparazioni galeniche di creme, balsami e unguenti.
Norme per gli Speziali veneziani
Che niuno possa aprire spetiaria medicinale con sostituto fuor che figliuolo, o nipote ce succedesse;
Le specie aromatiche siano tenute in vasi di vetro ben serrate con scritta di quella che vi manca;
Il garzone del spetiale non si possa partire, se il patrone prima non si sarà proveduto salvo giusto impedimento;
Gli speciali non possono fare a metà con medico;
Le cose proibite siano tenute dal special sotto chiave;
(Tuttora le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla tabella II, sez. A della Tabella n. 7 vanno tenute in armadio chiuso a chiave, separate dalle sostanze incluse nella presente tabella, da quelle tossiche e molto tossiche (veleni)).
Tutte le compositioni siano fatte secondo il ricettario approbato dal collegio dei SS.ri fisici.
(Le preparazioni galeniche officinali sono legittimate dalla Farmacopea Ufficiale Nazionale oppure dalla Farmacopea Europea o da una delle Farmacopee presenti nell’unione europea, mentre per le preparazioni magistrali, la preparazione galenica è legittimata dalla prescrizione del medico.)
Statuti degli Speziali a Roma
De la provisione, dove mancano li statuti;
De l’aplicatione de le pene;
Quali si debbano intendere spetiali;
Del giuramento da darsi a li spetiali;
(I farmacisti una volta iscritti all’ordine dichiarano di aver letto almeno una volta il Giuramento del Farmacista).
De le visite da farsi da li Consoli, e Conseglieri;
De l’obedienza, aiuto da dare a Consoli;
De l’età de spetiali;
Del vendere, o affittare le spetiarie;
De le spetiarie, dove manca il padrone per morte.
(In caso di morte del titolare gli eredi, privi dei titoli richiesti dalla legge per diventare titolari o soci, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione devono effettuare la cessione della titolarità a favore di un farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.)
Obblighi e doveri degli Speziali a Trento
Sarebbe molto utile, che venisse fissato il numero delle spezierie, dovendo esser poche e ben fornite; poiché se saranno molte, poco sarà l’esito de’ medicinali in ciascuna, e perciò invecchiandosi le droghe, i semplici, ed i composti perderanno la loro virtù, e vigore.
(Le farmacie si sviluppano sul territorio in base alla pianta organica. La pianta organica viene elaborata secondo il criterio demografico, topografico ed urbanistico.
I farmaci inseriti nella Tabella 2 della Farmacopea, sono farmaci obbligatori dunque da tenere in farmacia.
Inoltre è fondamentale per il farmacista il controllo dell’integrità dei medicinali, della giusta conservazione e del controllo della scadenza).
Gli speziali dovrebbero essere cittadini, e se mai in mancanza di questi si dovesse permettere ad un forestiero di aprire bottega, dovrà questo presentare le fedi del battesimo.
In genere lo speziale deve essere di età non troppo giovane, né superbo, né effemminato, e tanto meno giocatore, ma umile, caritatevole, sobrio, giusto, attento, sollecito, discreto.
Desiderando uno speziale di essere ammesso all’esercizio della professione, e di poter aprire bottega dovrà presentarsi per essere esaminato a voce dal Sig.re Deputato e Sig.ri medici censori ed esibire gli attestati di otto anni almeno di pratica.
Dopo essere stato confermato dalla Superiorità, lo speziale dovrà prestare giuramento di non vendere, o preparare, o spedire alcun rimedio senza la ricetta sottoscritta da medici o cerusici approvati, giurerà inoltre di non dar veleni ad alcuno, anzi di tenerli sotto chiave.
(Art.26 del Codice deontologico del farmacista. Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge. Sono fatti salvi i casi di urgenza (…).)
Capitando ricette mal dosate o oscure, non potrà lo speziale spedirle, ma dovrà con destrezza e civiltà avvertire il Sig.re medico, affinché le corregga se vi sono errori o sbagli e le spieghi più chiaramente se sono oscure.
(Il farmacista ogni qualvolta allestisca una preparazione galenica magistrale deve assicurarsi che i principi attivi prescritti siano al di sotto o uguali alla dose massima giornaliera di riferimento. Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.)
E’ proibito severamente agli speziali tener capitali o patti illeciti con medici o cerusici e soprattutto esercitare la medicina o la chirurgia.
(Art.17 Codice deontologico del farmacista. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.)
Ogni anno o almeno ogni due, nel mese di settembre, si dovrebbe far visita alle spezierie senza previo avviso.
(Ogni due anni in farmacia è prevista un’ispezione ordinaria gestita da una Commissione ispettiva nominata dall’Organo di gestione dell’ASL.).
Fonti:
Enciclopedia, Il farmacista : immagini di una professione / a cura di Ludovica Sebregondi, Paolo Viti e Raffaella Maria Zaccaria. Pubblicazione: Firenze : Vallecchi, 2004.
Articolo scritto in collaborazione dalla Dottoressa Lucia Bono e Dottoressa Alice Loreti